Statuto Castello Sorrivoli

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE IL CASTELLO

Con la presente scrittura privata, redatta in un unico originale da valere e tenere tra le parti per ogni
effetto di legge, i sottoscritti convengono di costituire tra loro un’associazione che è retta dai
seguenti patti:

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. l) L’associazione è denominata: “IL CASTELLO”.
Art. 2) L’associazione ha sede in Sorrivoli di Roncofreddo, via del Castello n°55.
Art. 3) La durata dell’associazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato per deliberazione a
maggioranza assoluta dall’assemblea straordinaria.
SCOPI
Art. 4) L’associazione non persegue scopi di lucro.
Essa ha come finalità:
• salvaguardare e valorizzare il Castello di Sorrivoli, quale luogo di aggregazione che
favorisca l’identità culturale e sociale;
• promuovere e diffondere le tradizioni, gli usi e i costumi della cultura popolare;
• incentivare attività artistiche e culturali di carattere artigianale e manuale legate al
mondo rurale, al bosco, alla terra e ai frutti che questi offrono;
• stimolare attività di carattere culturale (biblioteche, centri di documentazione,
musei…);
• promuovere iniziative teatrali di carattere popolare (burattini, pupi, marionette, teatro
dialettale, ecc… ) ;
• valorizzare le manifestazioni e le feste popolari legate al mondo rurale e ai ritmi
naturali;
• promuovere corsi, stages e seminari per la valorizzazione del patrimonio culturale
tradizionale;
• collaborare con le scuole presenti nel territorio, favorendo il raccordo e la continuità
di esperienze fra le istituzioni scolastiche, i bambini e le famiglie;
• offrire pari opportunità sociali e culturali a tutte le persone contribuendo a ridurre le
differenze con coloro che sono svantaggiati o handicappati;

MEZZI
Art. 5) I mezzi volti al conseguimento di tali finalità sono:
• l’allestimento e la gestione di alcuni luoghi presso il Castello di Sorrivoli, in particolare:
1. una osteria;
2. Una sala di ritrovo che possa avere una funzione multipla (teatrino, sala di
proiezione, sala incontri…);
3. un luogo adibito a biblioteca, centro di documentazione, ludoteca;
• l’organizzazione di feste, fiere, mostre, sagre, cineforum, rassegne, festival…;
• l’organizzazione di corsi popolari e di formazione, seminari di studio e convegni, corsi di
aggiornamento;
• la costituzione di laboratori per realizzazione di opere manuali e artistiche;
• l’organizzazione di tornei, gare…;
• la istituzione di musei e biblioteche;
• la produzione editoriale ( pubblicazioni, riviste, filmati, libri…);
• il collegamento con teatri vicini.

SOCI
Art. 6) Il numero dei soci è illimitato.
Possono aderire tutti i cittadini che condividano lo spirito dell’associazione e che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età.
Si acquisisce la qualità di socio mediante la presentazione di domanda al consiglio direttivo,
il quale la esamina con giudizio inappellabile.
Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, associazione o ente, deve contenere:
• a) la denominazione o ragione sociale, la sede e la descrizione dell’attività svolta;
• b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
• c) l’organo che ha autorizzato la domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto nonché copia
della delibera dell’organo che ha autorizzato la domanda. Gli aspiranti soci dovranno
dichiarare di conoscere ed accettare lo statuto dell’associazione, nonché il regolamento
interno.
Art. 7) Il socio:
1. è tenuto al pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. è tenuto all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle delibere prese
dagli organi statutari;
3. ha uguali diritti e doveri. indipendentemente dalle quote versate;
4. può prestare la propria opera secondo le necessità contingenti e per le proprie competenze in
forma volontaria.
Il Consiglio Direttivo provvederà. con propria delibera a coprire le spese vive sostenute ed
eventuali gettoni presenza per eventuali prestazioni svolte.
Art. 8 ) La qualifica di socio si perde:
1. per dimissioni. da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per esclusione, a seguito di morosità nel pagamento delle quote sociali;
3. per espulsione, a seguito di inosservanza delle norme statutarie, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
4. per espulsione, a seguito di comportamento. interno o esterno. tale da arrecare danni morali
o materiali alla Associazione medesima.
Le espulsioni sono decretate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta di voti.

PATRIMONIO SOCIALE
Art. 9) Il patrimonio sociale è costituito:
1. dalle quote sociali versate dai soci e dai contributi di liberalità;
2. da avanzi di gestione;
3. da elargizioni, lasciti, devoluzioni di beni a favore dell’associazione;
4. da beni acquisiti con i contributi dei soci;
5. da compensi per servizi e consulenze rese a terzi nell’ambito delle finalità associative e al
netto delle spese sostenute;
6. da contributi di enti pubblici.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 10) L’esercizio sociale comprende il periodo di ogni anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio. unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, viene presentato all’assemblea
entro il 31 marzo dell’anno successivo, salvo diversa indicazione dell’assemblea.

ORGANI SOCIALI
Art. 11) Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea generale dei soci:
• il Consiglio Direttivo.
Art. 12) L ‘assemblea è ordinaria e straordinaria.
Quella ordinaria, convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo:
• approva il programma annuale;
• elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori;
• nomina le altre cariche sociali;
• approva il bilancio consuntivo e preventivo.
L’assemblea straordinaria è convocata entro trenta giorni dalla richiesta tutte le volte che il
Consiglio Direttivo lo reputi necessario e, inoltre, su richiesta dei Sindaci Revisori, su
richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno 1/5
dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria:
• è convocata 10 giorni prima, con lettera semplice e con manifesto da affiggersi nella
sede sociale; lettera e manifesto devono contenere il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine
del giorno:
• in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno
dei soci, in seconda convocazione, dopo almeno un’ora, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
• è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea;
Per deliberazioni inerenti lo scioglimento dell’Associazione, è prescritta la presenza di
almeno il 5O% dei soci ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
Le deliberazioni adottate sono riportate su apposito libro dei verbali vidimato al momento
della messa in alto.
Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 Consiglieri,
eletti tra i soci con almeno un anno di anzianità; resta in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il
Cassiere e può assegnar responsabilità specifiche ad altri Consiglieri per il conseguimento dei fini
sociali.
Le cariche sociali hanno carattere di prestazioni volontarie e completamente gratuite, salvo il
rimborso delle spese vive inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all’anno e ogni qualvolta lo
ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le riunioni sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve:
• deliberare le quote associative ordinarie e straordinarie;
• predisporre programmi annuali di attività da approvare in Assemblea,
• compiere tutti gli atti inerenti le attività sociali
• formulare i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
• proporre l’assunzione del personale competente per l’espletamento di particolari
compiti in concordanza con le leggi vigenti, per la ratifica dell’assemblea;
• deliberare l’ammissione, la sospensione. le l’espulsione del soci;
Art. 14) Il Presidente ha la rappresentanza, la firma sociale, la supervisione dell’attività degli
organismi statutari.
Egli rappresenta l’associazione, in giudizio. e può nominare avvocati e procuratori in
qualunque tipo e grado di giurisdizione.
Nell’assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue mansioni ed i suoi poteri
spettano al Vice-Presidente.
Art. 15) Il Consiglio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall’assemblea, anche tra i non soci: dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Alla prima riunione nomina nel proprio seno un Presidente con diritto di partecipare alle
sedute del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Sindacale ha il compito di vigilare e controllare su tutta l’attività finanziaria e
risponde all’assemblea mediante presentazione di proprie relazioni.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16) Per quanto non compreso nel presente statuto, si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti in materia.

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